Lunedì 21 Maggio 2012
   
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E' GIUSTO PAGARE L'ICI SE NON POSSO EDIFICARE?

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Rispondiamo alla domanda di alcuni lettori

Alcuni lettori, proprietari di terreni nell’agro monopolitano, ci hanno chiesto se è corretto pagare l’ ICI come terreno edificabile, quando di fatto l’Ufficio Tecnico nega le autorizzazioni. Abbiamo effettuato una ricerca e vi proponiamo la seguente sentenza della Cassazione.

«La Suprema Corte, dopo aver sancito che ai fini ICI fosse sufficiente il semplice inserimento del terreno nel P.R.G. come area edificabile perché questo fosse tassato come tale (Cass. 24/08/2004, n. 16751), ha mutato orientamento e con una chiarificante e condivisibile sentenza (n. 21644 del 16 novembre 2004) ha stabilito che il terreno pur inserito nel P.R.G. come area edificabile, ma di fatto soggetto a vincolo d’inedificabilità, in quanto l’effettiva edificabilità viene è subordinata all’emanazione di un piano attuativo o soggetta a ”misure in salvaguardia”, deve essere considerato e dunque tassato ai fini ICI, come terreno agricolo, in quanto tale terreno di fatto non è utilizzabile a scopo edificatorio.

Del resto, come previsto dalla definizione contenuta nel D.Lgs n. 504/92, è edificabile “l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti generali e attuativi … ”. Pertanto, come sottolineato dalla Suprema Corte, risulta logico dedurre che se l’edificazione è vietata fino all’approvazione dei piani attuativi (piani particolareggiati o di lottizzazione) o fino a quando la norma di salvaguardia non è stata revocata o dichiarata decaduta, con la conseguente impossibilità di fatto di ottenere valida concessione edilizia per edificare, non è sostenibile che quell’area è utilizzabile a scopo edificatorio. La utilizzabilità presuppone la possibilità attuale e non potenziale di edificare.

Di conseguenza illegittima appare la prassi fino ad ora seguita dai Comuni, i quali anche allo scopo di reperire maggiori entrate fiscali, hanno sempre considerato sufficiente il semplice inserimento del terreno nel P.R.G. come area fabbricabile per considerarlo tale anche ai fini ICI.

Al riguardo appare opportuno sottolineare che l’ICI è un’imposta periodica con cadenza annuale che, a differenza dell’imposta di registro, non deve colpire la plusvalenza (aumento di valore) che ha ottenuto il terreno con il suo inserimento nel P.R.G. come terreno edificabile, ma “tassa” il possesso dell’immobile nel corso dei vari anni d’imposta. Ne consegue che fintantoché un terreno è soggetto a vincolo d’inedificabilità, risulta illegittimo, ai fini ICI, considerarlo “area edificabile”.

La sentenza in commento si segnala per ragionevolezza e portata argomentativa. Senza dubbio genererà un considerevole contenzioso con i Comuni, i quali continueranno, per note ragioni di cassa, a perpetuare la loro prassi impositiva. »

(Altalex, 20 maggio 2005. Nota di Daniele Monari)

Commenti 

 
#3 La redazione 2010-09-23 22:05
Il problema del lettore è che il suo terreno è un terreno agricolo e non possedendo la qualifica di imprenditore agricolo a titolo originario non può di fatto edificare, neanche un'abitazione di campagna a servizio del fondo! Vedasi articolo precedente
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#2 barone 2010-09-23 20:40
Ritengo che per quanto riguarda l'asserzione dall'articolista circa la non assoggettabilità delle aree fabbricabili per le quali non è stato deliberato un piano attuativo, debba ritenersi errata; infatti la Legge n.248 del 02.12.2005 che ha convertito il Decreto Legge n. 203 del 30.09.2005 in data 30/11/2005 ha definbitivamente chiarito attraverso l’articolo n.11 quaterdecies comma 16, la situazione incerta relativa alla posizione delle aree fabbricabili che attualmente devono pagare l’I.C.I. principalmente sulla base del fatto che le medesime siano programmate fabbricabili in base ad un piano regolatore generale predisposto dall’ente locale.
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#1 barone 2010-09-23 20:29
Ritengo che le affermazioni dell'articolista circa la non assoggettabiltà delle aree fabbricabili all'I.C.I.potevano valere prima della approvazione della Legge n.248 del 02.12.2005 che ha convertito il Decreto Legge n. 203 del 30.09.2005 in data 30/11/2005.Detta legge ha definitivamente chiarito attraverso l’articolo n.11 quaterdecies comma 16, la situazione di incertezza relativa alla posizione delle aree fabbricabili che attualmente devono pagare l’I.C.I. principalmente sulla base del fatto che le medesime siano dichiatate fabbricabili in base ad un piano regolatore generale predisposto dall’ente locale.
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