Siamo all'assurdo.
Da una parte il Ministero delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, in base a specifiche leggi e normative, ritengono esenti da Ici e Irpef i fabbricati rurali.
Dall'altra la Corte di Cassazione, con varie sentenze, ritiene esenti solo i fabbricati rurali accatastati nelle categorie A/6 e D/10.
Il Comune di Monopoli sceglie la strada più conveniente per le casse comunali, ritenendo tassabili tutti i fabbricati rurali, escludendo solo i pochi casi, eccezionali, delle categorie A/6 e D/10.
Per farlo, però, fa erroneamente riferimento alle leggi che prevedono l'esclusione e non alla sentenza della Cassazione. Un vero e proprio pasticcio.
Veniamo ai fatti.
I decreti presidenziali n.917 del 1986, n.139 del 1998, n.445 del 2000 e le leggi n.133 del 1994 e n.14 del 2009, la circolare n.7 del 2007 dell'Agenzia del Territorio regolano la materia fiscale e le procedure catastali dei fabbricati rurali.
Per essere considerati rurali occorrono alcune condizioni.
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I fabbricati devono costituire l'abitazione del proprietario o dell'affittuario, purchè iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, e dei loro familiari, o l'abitazione del pensionato in agricoltura anche se non iscritto al registro delle imprese.
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Il terreno asservito al fabbricato non deve essere inferiore ad 1 ettaro.
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Il volume d'affari del conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, escludendo, nel caso del pensionato, l'importo della pensione.
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Gli immobili abitativi non devono essere di lusso come le categorie A/1 e A/8.
La citata circolare n.7/2007 dell'Agenzia del Territorio indica le modalità per ottenere il riconoscimento di ruralità attraverso la presentazione di appositi modelli di autodichiarazione per il possesso dei requisiti richiesti. Viene precisato che tutte le abitazioni rientranti nelle categorie A/2, A/3, A/7 e i locali destinati a depositi, rimesse, garage e stalle con classamento nelle categorie C/2, C/6,C7 possono essere dichiarati rurali, in presenza dei requisiti richiesti. Nel caso di nuovi accatastamenti o variazioni, gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola, comprese quelle destinate alle attività agrituristiche, in pratica le stalle, i depositi di macchine, attrezzi e prodotti agricoli devono essere censiti nella categoria speciale D10 ( fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
A seguito delle istanze presentate, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato l'attestato di ruralità ai richiedenti che avevano i requisiti oggettivi previsti dall'art. 2 del DPR n. 139/1998.
Il Comune di Monopoli, in sede di accertamento ICI per l'anno 2005, a seguito di richiesta di riesame in autotutela, ha respinto le istanze di annullamento per il pagamento ICI dei fabbricati rurali con la seguente motivazione: “ non si ravvisano i requisiti della ruralità così come disciplinato dall'art.23, comma 1-bis, DL n.207/2008, convertito in Legge n. 14/2009”.
In pratica non ha ritenuto valide le certificazioni di ruralità rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, disattendendo proprio le prescrizioni della legge citata, che indica chiaramente l'esclusione dall'ICI per i fabbricati rurali.
Di fatto il Comune ha recepito i principi stabiliti dalle Sentenze della Corte di Cassazione n. 18565 del 21 agosto 2009 e n. 17055 del 21 luglio 2010 che hanno stabilito l'esenzione Ici solo per i fabbricati rurali censiti nelle categorie catastali A/6 per le abitazioni e D/10 per i locali strumentali, palesemente in contrasto con le leggi in materia.
Di fatto la categoria catastale A/6 per le abitazioni rurali è stata abolita sin dal 1992 con apposita circolare ministeriale, in quanto riferita a immobili senza servizi igienici, oggi non più esistenti.
La categoria D/10 per i locali strumentali è stata introdotta solo per gli accatastamenti presentati negli ultimi anni.
Ne consegue che la stragrande maggioranza dei fabbricati rurali non rientra in questa casistica e per il Comune di Monopoli sono tassabili.
A pagarne le conseguenze sono solo gli agricoltori, i coltivatori diretti, che si sono attenuti alle leggi in corso che prevedevano specifiche agevolazioni fiscali.
Ora il Comune chiede loro il pagamento dell' ICI in modo illegittimo, in modo retroattivo, a partire dall'anno 2005, per passare poi agli anni successivi.
Sarebbe il caso di proporre un'azione collettiva contro questa ingiusta ed illegale tassazione, presentando ricorso alle Commissioni Tributarie, anche se i maggiori costi sarebbero sempre a carico dei proponenti, per lo più coltivatori alle prese oggi con una situazione economica gravissima.
Dott. Stefano Carbonara
Confagricoltura Monopoli
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