Lunedì 21 Maggio 2012
   
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POLIZIA MUNICIPALE : GUERRA ALL’ACCATTONAGGIO

accattoni_web_cr In ottemperanza all’ordinanza del Sindaco n. 33 del febbraio 2009 è cominciata la “tolleranza zero” nei confronti dei mendicanti

 

La Polizia Municipale ha deciso di fare sul serio. Dopo il commercio illegale di ricci di mare è giunto il momento degli accattoni in ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 33 del febbraio 2009.

Quando si parla di accattonaggio si parla spesso di Rom che chiedono l’elemosina in maniera molesta ma non solo.

Numerose sono le segnalazioni di cittadini giunte alla Polizia Municipale in quanto infastiditi da mendicanti soliti ad impietosire i passanti con minorenni al seguito. E’ per questo che già da domenica scorsa è cominciata una maggiore attenzione da parte dei Vigili Urbani in merito al fenomeno. Per la verità il controllo della Polizia Municipale non era mancato neanche in passato con numerose retate durante il mercato settimanale. “Tolleranza zero” sembra la parola d’ordine attuale.

La problematica, tuttavia, al di là del clamore mediatico è di difficile soluzione. Prova ne è che molti dei Rom sorpresi a mendicare domenica scorsa nei pressi dei semafori di viale Aldo Moro, vicino al Cimitero ed in prossimità delle principali chiese del paese, sono di nuovo tornati alla carica dopo appena una settimana.

Anche in questo caso valgono le stesse conclusioni che formulammo nel caso dei venditori abusivi di ricci di mare. Le leggi vigenti non sono di ausilio. Nel caso dei mendicati i Vigili Urbani possono solo procedere con l’allontanamento. In caso di reiterazione del reato possono elevare qualche sanzione amministrativa. Tuttavia nel caso di mendicanti senza fissa dimora chi pagherà mai le sanzioni comminate?

Commenti 

 
#3 matteo 2011-04-13 18:04
l'art 670 è stato abrogato l. 205/98 quindi un tassello viene a mancare e l'unico modo per sanzionare erano le famose ordinze emesse con i nuovi poteri, ora rese anticostituzionali!
speriamo che nel regolamento comunale i comuni contemplino un divieto, se no non vi può essere nessuna sanzione per un maggiorennne
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#2 marisa 2011-02-26 10:47
Forse molti si sono dimenticati di questi art. in più si dovrebbe ben capire quali sono i sovvenzionamenti e le agevolazioni che ogni regione da ai rom e ai nomadi.
Forse questi art. del codice penale non sono più validi??????

Art. 670 Mendicità (codice penale)

Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.


Art. 671 Impiego di minori nell'accattonaggio (codice penale)

Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore.

Poi se vogliamo parlare di integrazione di minoranze è un altro discorso
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#1 io in paradiso 2011-02-22 22:35
la situazione è così povera che nessuno ha voluto spendere del tempo per scrivere un commento.... che amarezza.
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