Più concessioni al Capitolo, più spiagge libere in città
Tutta la fruizione del Demanio Marittimo pugliese è disciplinata dal Piano Regionale delle Coste (PRC), con lo scopo di salvaguardare l'ambiente, il paesaggio e lo sviluppo delle attività turistico ricreative. Ogni Comune, poi, redige un Piano Comunale delle Coste (PCC), per gestire, controllare e monitorare il litorale in linea con le disposizioni del PRC.
L'assessore Munno descrive alcune importanti disposizioni dei Piani delle Coste e risponde così alle accuse di mancato rispetto delle norme rivolte da Elena Giagulli ed altri attraverso una lettera pubblicata da questo sito il 17 febbraio scorso.
L'assessore Munno descrive alcune importanti disposizioni dei Piani delle Coste e risponde così alle accuse di mancato rispetto delle norme rivolte da Elena Giagulli ed altri attraverso una lettera pubblicata da questo sito il 17 febbraio scorso.
“La situazione descritta in quella lettera non corrisponde alla realtà” afferma deciso, dopo averla riletta. “Ci sono varie inesattezze. Prima di tutto la legge citata (Lr. 17/2006) rinvia al Piano Regionale delle Coste che quest'anno non è ancora stato approvato. Il Comune ha presentato delle osservazioni a quel piano e ora si attende l'approvazione. La giunta regionale ha adottato il Piano ma il Consiglio Regionale non lo ha ancora approvato, quindi ora siamo in una fase di stallo. Una volta che sarà approvato, il Piano demanderà al Comune l'attivazione quanto sarà indicato. Individueremo in modo puntuale la situazione delle coste perché con questo Piano è come se avessimo un Pug delle coste. La nostra situazione è ampiamente rispettata e se così non fosse la Regione di sicuro ce lo avrebbe fatto presente. In realtà veniamo lodati dalla Regione per il rispetto delle normative”.
Infatti l'assessore Munno spiega: “Tutto il litorale usufruibile, un'altra fattispecie che verrà individuata nel PRC, secondo la normativa è così suddiviso: 40% di costa destinata al posizionamento di stabilimenti balneari; del restante 60%, invece, può essere così suddiviso: 36% spiaggia libera e 24% spiaggia libera con servizi”.
L'assessore afferma, poi, di voler chiarire il significato si “Spiaggia libera con servizi”, perché ritiene che spesso viene frainteso: “significa che la spiaggia è libera, ma colui che la ha in concessione può fornire servizi su un 50% di spiaggia. Il concessionario che si impegna a dare dei servizi facoltativi per l'utente usa il 50% di tutta la spiaggia in profondità, non del fronte mare”. Quindi si suppone che una persona non può stendersi in quella zona con il proprio asciugamano: “bè -risponde Munno- uno che va lì ci va per usare i servizi, perché se deve stare col proprio asciugamano, va nella parte libera”. E ancora ribadisce: “Alcune spiagge sono libere con servizi ma spesso vengono confuse con gli stabilimenti balneari, che sono un'altra cosa. Noi non abbiamo superato il 50% delle concessioni, come alcuni pensano”.
E ribadisce: “Attualmente la situazione è bloccata perché manca il PRC e si possono solo rinnovare le concessioni che già esistono. E so che c'è spazio per ulteriori concessioni, ma questo è comunque da verificare”.
Le parole dell'assessore trovano un concreto fondamento nei documenti normativi. Infatti nella legge 17/2006 ( e nello “Stato delle concessioni sull'area demaniale”, consultabile su internet attraverso il sito della Regione Puglia) all'articolo 16, comma 4, si legge testualmente: “4. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione”. Nelle norme tecniche relative a questa legge, all'Art. 5.3 - Aree di interesse turistico - ricreativo è specificato: “Comprendono tutte quelle aree per finalità turistico - ricreative, destinate a:
1. StabilimentiBalneari(SB);
2. SpiaggeLibereconServizi(SLS);
3. Spiaggelibere(SL).
La consistenza delle aree destinate a Stabilimenti Balneari non può complessivamente superare il limite massimo corrispondente al parametro di concedibilità del 40%. La restante consistenza viene tipizzata a Spiagge Libere.
Le strutture balneari denominate Spiaggia Libera con Servizi devono avere una consistenza non superiore al 40% delle aree destinate a Spiaggia Libera, che corrisponde a un parametro di concedibilità non superiore al 24%.”
La stessa legge prevede infine che le concessioni elargite prima della legge del 2006 possono essere rinnovate (Art. 6.3 - Rilascio di concessione demaniale su area oggetto di precedente concessione). Per tali aree il PCC deve prevedere la trasformazione delle opere fisse eventualmente esistenti in opere facilmente amovibili, e l’adeguamento delle stesse alle prescrizioni contenute nel PRC.
Altro punto toccato dalla lettera, che suscita una certa curiosità in tutti i cittadini, è il limite massimo di 100 metri di estensione per ogni concessione. Munno risponde: “attualmente questo vincolo non c'è e credo che abbiamo solo una concessione che lo supera, ma non sono nemmeno sicuro. Anche questo sarà ovviamente definito nel PRC e se ci sono delle irregolarità naturalmente bisognerà intervenire.
Alcuni, poi, guardando le lunghe file di ombrelloni, pensa che quella spiaggia appartenga ad unico concessionario, quando invece si tratta di uno stesso tratto di spiaggia che appartiene a più concessionari. I dati sono confrontabili con il Demanio Regionale, che è l'ente sovraordinato a cui dare conto della situazione”. L'assessore aggiunge un'ulteriore chiarimento: “La legge risale al 2006 e all'epoca la Regione chiese al Comune i dati del demanio. Io non c'era all'epoca ma so che i dati inoltrati erano rispondenti. Le concessioni risalenti a prima del 2006 possono essere solo rinnovate”. All'articolo 8.1 (Aree in concessione per strutture balneari) si legge: “Il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui Fronte Mare (FM) non deve essere inferiore a 20 ml e non deve superare la lunghezza di 100 ml. Nella pianificazione delle aree concedibili deve prevedersi ed assicurarsi l'esistenza di fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio in particolare tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5 m, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso. […] Per particolari ragioni connesse alla specificità del territorio, si possono prevedere concessioni contigue, purché vengano comunque assicurati accessi con la ricorrenza di almeno 150 m. [...] Qualora non esistano accessi pubblici a distanza non inferiore a 150 m, il concessionario ha l’obbligo di assicurare il libero accesso alla battigia attraverso appositi corridoi, compatibili con le esigenze dei soggetti diversamente abili, utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare”.
Infine l'assessore aggiunge: “vorrei rispondere a tutti coloro che criticano il fatto che il Capitolo è saturo di lidi e quindi di concessioni. Il motivo per cui si danno più concessioni al Capitolo è molto semplice: lasciare libere le spiagge più vicine al centro abitato”.
La normativa vigente è consultabile sul sito internet della Regione Puglia http://www.regione.puglia.it/index.php?at_id=4&te_id=31&page=documenti&opz=getdoc&id=229
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