Sabato 26 Maggio 2012
   
Text Size

LA LEGGE RONCHI IN CONTRASTO CON L'ASSETTO COMUNITARIO

graffio_web_foto_deleonibus1_cr

 

 

 

 

 

 

 

E’ il Governo italiano che ha fatto una precisa scelta politica,

mascherandosi dietro obblighi comunitari inesistenti.

 

In questi giorni in cui migliaia di cittadini sono impegnati a raccogliere le firme perché l’acqua resti bene comune non privatizzabile, corre l’obbligo di fare alcune precisazioni.

L’Europa non prevede alcuna privatizzazione del Servizio Idrico. E’ il Governo italiano che ha fatto una precisa scelta politica, mascherandosi dietro obblighi comunitari inesistenti.

A differenza da quanto afferma la legge Ronchi (nds Andrea Ronchi, attuale Ministro per le Politiche Europee, il processo di privatizzazione in Italia è indotto da una ben determinata strategia economico-finanziaria e non è imposto da vincoli europei giuridico-economici. Stati membri ed enti locali sono liberi di individuare servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale che intendano gestire direttamente, ovvero non in forza ai principi di competitività e concorrenza. In particolare va chiarito che è compatibile con il diritto comunitario che la gestione dei servizi di interesse economico generale e servizi di interesse generale avvenga attraverso un soggetto di diritto pubblico, estranei alle regole del diritto societario. Il diritto comunitario non obbliga alla gara e pertanto un comune può liberamente decidere di esercitare, attraverso un soggetto di diritto pubblico – e non una società pubblica – tali servizi sulla base dei principi costituzionali (artt. 5, 43, 114, 117), dei propri statuti e del proprio potere regolamentare. Come sta avvenendo diffusamente in molte realtà locali francesi, fra queste Parigi, i comuni stanno affidando, direttamente senza gara, la gestione dei servizi idrici ad imprese di diritto pubblico. I comuni, in base a specifiche disposizioni del trattato, possono decidere di non procedere con gara. L’orientamento complessivo della Corte di Giustizia tende a conservare il principio dell’affidamento diretto senza gara a soggetti di diritto pubblico, a condizione che ciò sia legittimato da esigenze precise e riferibili al perseguimento dell’interesse generale, alla salvaguardia di beni sociali, alla tutela di obiettivi extra-economici, di carattere sociale, ambientale e culturale. Per procedere in tal senso è sufficiente che la scelta politica dell’affidamento diretto, senza gara, sia proporzionale al raggiungimento delle esigenze di carattere generale e che si dimostri che ricorrano i presupposti per il ricorso a tale scelta. La dimensione politica dei comuni, riconosciuta dalla Costituzione, attribuisce loro il potere di affermare e dimostrare che la gara e la concorrenza impediscono di raggiungere la missione loro affidata. In tal senso, va ricordato che con l’attuale art. 14 del trattato europeo si riconosce l’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione europea e si stabilisce che gli Stati membri debbano provvedere affinché tale servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i relativi compiti. In sostanza, la regola della concorrenza, anche per i servizi di interesse economico generale non avrebbe valore assoluto, ma risulterebbe limitata dal raggiungimento dei fini sociali e dal rispetto dei valori fondanti l’Unione quali sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, solidarietà, elevato livello dell’occupazione e protezione dell’ambiente, della salute e dei consumatori. Il diritto comunitario, delinea uno Stato non soltanto regolatore, ma altresì in grado di gestire l’attività produttiva, in particolare negli ambiti in cui è alto l’impatto sociale. L’obiettivo e la garanzia di raggiungere livelli specifici di servizi, che tengano conto di una variegata dimensione sociale, consentono legittimamente di derogare alla regola della concorrenza e quindi alla gara, attribuendo poteri esclusivi ad un determinato soggetto di diritto pubblico. In questo senso all’utente destinatario del servizio tende a sostituirsi la figura del cittadino, titolare di diritti fondamentali (diritti universali di cittadinanza). Si tratta di settori che possono essere individuati in autonomia dagli Stati membri e dagli enti locali e che, come affermato dalla commissione europea, si differenziano dai servizi ordinari per il fatto che le autorità pubbliche possono ritenere che debbano essere garantiti al di fuori delle regole del mercato. La nozione di «coesione sociale» in ambito europeo, applicata ai servizi di interesse economico generale, non solo costituisce un limite ed un freno al partito bipartisan dei privatizzatori, ma impone altresì una rivalutazione dell’art. 43 della Costituzione. Questo favorevole quadro normativo europeo consente ed incentiva deroghe alla gara ed alla regola della concorrenza, ogni qualvolta si ritenga che siano messi in discussione i principi fondanti dello Stato sociale. Inoltre, l’art. 43 della Costituzione riacquista tutta la sua forza, in particolare come modello e fondamento di gestione alternativa dei servizi pubblici essenziali. Un modello che dovrà essere studiato, definito ed enfatizzato nei prossimi anni: il governo pubblico partecipato dei beni comuni, fondato sull’universalità dei diritti e sul principio di eguaglianza sostanziale, e su quella solidarietà sociale che non può prescindere dall’azione dei pubblici poteri. In conclusione è possibile affermare che l’impresa pubblica, soggetto di diritto pubblico, al di fuori di qualsivoglia forma di competizione e gara, è compatibile con il diritto comunitario e ha pieno titolo di cittadinanza nel nostro ordinamento. La legge Ronchi che obbliga i comuni a scegliere attraverso gara il proprio gestore, snaturandone autorità, ruolo e funzioni, va ritenuta in contrasto con l’assetto normativo comunitario e costituzionale. La gara non è né un principio comunitario, né un principio costituzionale, ma una semplice regola, e come tale, ogni qualvolta si ritenga che rappresenti soltanto la base per una manovra speculativa e finanziaria e non sia invece in armonia con gli obiettivi economico-sociali di un territorio e di una comunità, essa è legittimamente derogabile da parte degli enti locali attraverso un affidamento diretto ad un soggetto di diritto pubblico.

Ing. Giuseppe Deleonibus

Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio

Tutela Ambientale e Controllo dell’Inquinamento

Commenti 

 
#2 quirilinalizio 2010-05-11 22:45
bravo alba privatizziamo così chi comprerà moniterà in continuo sugli sprechi, taglierà dipendenti (SICURISSIMO), non spenderà milioni per il controllo qualitativo dell'acqua che tutti berranno..
un suggerimento e l'aria sai quanto costa monitorarla, far spendere soldi a qualcuno per proteggere l'ambiente, ecc, ecc.
L'ACQUA E TUTTI I SERVIZI AD ESSA ANNESSI NON SI POSSONO PRIVATIZZARE, L'ACQUA E' DI TUTTI. VI SIETE PRESI IL MARE LE SPIACCIE E BASTA....
Segnala all'amministratore
 
 
#1 Antonio Alba 2010-05-11 19:02
Non si può non pensare alle possibili speculazioni che un ente privatistico farebbe sull'Aqp. Purtroppo in questa Italia i ragionamenti di mala fede superano quelli positivi. Comunque ciò non toglie che vada fatto un monitoraggio continuo sugli sprechi dell'acquedotto, per esempio ci sono troppi dipendenti, si spendono milioni di euro per il controllo qualitativo dell'acqua che nessuno beve (c'è pochissima gente che beve dal rubinetto)ecc. Non è una tematica semplice da analizzare. Tra l'altro nessuno scrive o dice quali potrebbero essere i vantaggi della privatizzazione. Vedremo cosa succederà.
Segnala all'amministratore
 

Aggiungi commento

rispettando il regolamento http://regolamento.lavocedelpaese.it/

ULTIMI COMMENTI