L’avanzo di amministrazione del 2009
ha acceso il dibattito dei lettori. Alcuni chiarimenti.
Come affermato nel nostro precedente articolo “Bilancio comunale: tutto rose e fiori?” l’inasprimento dei vincoli del patto di stabilità potrebbe impedire al Comune di Monopoli di realizzare gli investimenti programmati. La previsione pessimistica incontrò le critiche di qualcuno. Tuttavia le recenti dichiarazioni dei politici locali (si vedano, in particolare, le dichiarazioni dell’assessore Pasqualone) sembrano prendere coscienza del pericolo annunciato. Queste le conclusioni del nostro precedente articolo: «Si spiega così probabilmente la spinta voluta da alcuni assessori alla realizzazione dei progetti in cantiere. In quest’ottica potrebbero costare caro alla comunità cittadina i due anni di apprendistato dell’amministrazione Romani senza opere pubbliche significative. Quello che non si è fatto ieri, infatti, potrebbe non essere possibile fare domani!».
IN MERITO ALL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Quanto rilevato in premessa vale anche per la destinazione dell’avanzo di amministrazione deliberato dal Consiglio Comunale della settimana appena trascorsa.
Ecco qui di seguito uno stralcio del parere della Corte dei Conti, in sez. reg. controllo Lombardia, nell’adunanza in camera di consiglio del 25 marzo 2009 :
Sotto il profilo definitorio, l’avanzo di amministrazione si configura quale risparmio pubblico, in altre parole eccedenza di risorse sottratte ai contribuenti e agli utenti, rispetto alle previsioni di spesa per i servizi da erogare.
L’avanzo non è dunque classificabile quale utile di gestione e, se superiore alle percentuali fisiologiche rapportate alle entrate correnti, può rappresentare un sintomo di eccessivo prelievo fiscale, non coerente con le reali esigenze di spesa dell’ente locale. Inoltre, l’avanzo di amministrazione si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà, avuto riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi, vale a dire voci di bilancio oggetto di periodici riaccertamenti, che incidono consistentemente sull’ammontare dell’avanzo.
Nell’eventualità che il risultato di amministrazione generi un avanzo, esso può essere suddiviso nelle seguenti quattro destinazioni contabili previste dal T.U.E.L.: fondi vincolati, fondi vincolati a una specifica destinazione, fondi di ammortamento e fondi di finanziamento spese in conto capitale (art. 186 T.U.E.L.).
I fondi vincolati rappresentano gli stanziamenti di bilancio per spese correnti, connessi con accertamenti di entrata, recanti una destinazione vincolata per legge.
I fondi per il finanziamento di spese in conto capitale sono costituiti dalle somme derivanti dall’accensione di mutui o di prestiti di scopo, o comunque destinati all’investimento.
I fondi di ammortamento sono costituiti dalle risorse attribuite in sede di redazione del bilancio di previsione, in relazione agli appositi interventi di ciascun servizio individuato nel titolo primo della spesa.
I fondi non vincolati rappresentano la porzione residuale dell’avanzo di amministrazione originata da un avanzo di parte corrente.Una volta accertato con il conto di bilancio, l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato per i seguenti scopi previsti dalla legge: per il reinvestimento delle quote accantonate per gli ammortamenti; per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili a tenore dell’art. 194 del T.U.E.L.; per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 T.U.E.L., ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio finanziario e per le altre spese correnti solo in fase di assestamento del bilancio; infine, per il finanziamento delle spese d’investimento.
Nell’attuale quadro normativo, in presenza di rigide norme in tema di patto di stabilità interno, i meccanismi introdotti dalle recenti leggi finanziarie inducono gli enti locali a continui miglioramenti dei saldi finanziari di cassa, con conseguente cristallizzazione delle situazioni esistenti ed un tendenziale rallentamento delle spese, pur in presenza di risorse disponibili.
In tale ottica, il legislatore favorisce l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per scopi tipizzati dalle norme finanziarie, miranti alla tutela degli equilibri di bilancio e al miglioramento dell’indebitamento dell’ente. L’allocazione ideale dell’avanzo di amministrazione è il finanziamento degli investimenti senza creazione di nuovo indebitamento, nonché la riduzione dello stock di debito residuo dell’ente pubblico locale.
IN CONCLUSIONE
«L’avanzo non è un risultato di per sé da perseguire per gli enti locali, salvo il caso in cui esso sia destinato a scopi precisi, quali ad esempio gli investimenti. L’esistenza dell’avanzo può, infatti, far nascere delle critiche, poiché potrebbe indicare che gli amministratori non hanno utilizzato tutte le risorse disponibili per raggiungere gli obiettivi programmati. Al contrario, potrebbero essere stati raggiunti tutti gli obiettivi stabiliti, ma richiedendo uno sforzo maggiore ai contribuenti.»
(tratto da E. Negri, Pubblica amministrazione, in www.concorsipubblici.it)
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Commenti
come volevasi dimostrare non può essere usato per coprire debiti se non quelli fuori bilancio
L'avanzo è ascrivibile in buona parte a mutui accesi e mai spesi.
Questo quello che si evince dalla relazione dell'Organo di revisione dei conti, composto da professionisti validi e non raccomandati.
Si potrebbe ritenere che l'avanzo sia, in parte, il risultato della lotta all'evasione fiscale attuata nel corso di questi anni?