Poiché si è fatto un gran parlare dei cc. dd. Consiglieri comunali che possano trovarsi in situazione di incompatibilità in merito all’imminente discussione e votazione del P.U.G. nella seduta consiliare del 22 p.v., vorrei apportare un modesto contributo in proposito. Innanzi tutto, occorre partire da quanto prescrive l’art. 78 della L. n. 267/2000, cioè il Testo Unico sugli Enti Locali, che recita:
Art.78
Doveri e condizione giuridica.
Art. 78
1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonchè agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la proprietà per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.
Come si vede, la norma in parola prevede e disciplina l’ipotesi in cui qualche amministratore possa trovarsi in particolari situazioni, con l’obbligo di “…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”. Però, “L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, (vedi P.U.G.) se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. Il 4^ comma, poi, disciplina l’ipotesi in cui l’amministratore abbia comunque votato trovandosi nella situazione di cui al 2^ comma, cioè qualora “… sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”, in tal caso ed tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico, fino a quando la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La giurisprudenza, in materia, è intervenuta sancendo che “L'art. 78 , d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, ha oggi legislativamente tipicizzato al n. 4 le conseguenze della violazione dell'obbligo di astensione da parte di un consigliere comunale nell'ipotesi di provvedimenti di carattere generale quali i piani urbanistici, individuandole non nell'annullamento in toto dello strumento urbanistico, ma nell'annullamento delle sole parti dello strumento urbanistico che costituiscono oggetto di correlazione con gli specifici interessi dei consiglieri comunali. La norma in questione viene, pertanto, nella sostanza a limitare il potere di annullamento del giudice amministrativo in relazione alla violazione dell'obbligo di astensione , nel senso cioè che il vizio in parola incide solo parzialmente sull'atto assunto in violazione di tale obbligo, relativo cioè alle sole parti dello strumento urbanistico oggetto di correlazione con gli interessi del predetto assessore comunale . Autorità: T.A.R. Pescara Abruzzo sez. I Data: 19 novembre 2007 Numero: n. 90 Parti: I. C. Com. Chieti Fonti: Foro amm. TAR 2007, 11, 3511 (s.m.)
Pertanto, la domanda è: “in capo a quanti amministratori sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado?.
Avv. Filippo Grattagliano
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