Risimini, il dirigente e l’impianto accusatorio
Fanno ancora discutere i dubbi dell’ing. Amedeo D’Onghia sorti all’indomani dell’approvazione in Consiglio Comunale della monetizzazione Sicie. In una nota scritta, il dirigente dell’urbanistica chiedeva al Sindaco chiarimenti circa l’applicabilità del novello art. 81, che impone il calcolo del ribasso d’asta al netto della spesa per il personale.
I dubbi postumi e la lettera del dirigente hanno provocato il disappunto della maggioranza, perché D’Onghia avrebbe prima espresso un parere, salvo poi esprimerne un altro. Ma soprattutto, perchè il dirigente avrebbe comunicato la richiesta di chiarimenti prima all’opposizione che alla stessa maggioranza.
Di ben altro avviso il capogruppo Pd Giampiero Risimini: “ a circa un mese dal Consiglio Comunale – afferma – non hanno ancora comunicato alcun intendimento con riferimento alla nota del dirigente D’Onghia sulla questione Sicie. In proposito ribadisco, al di là delle sconclusionate considerazioni di qualcuno, che l’ing. D’Onghia ha dimostrato nella vicenda grande responsabilità e buon senso, avendo avuto il coraggio di correggere una situazione molto critica. Il silenzio dell’Amministrazione è ancora più opinabile in considerazione della circostanza che si avvicina la scadenza per l’approvazione dei riequilibri di bilancio e quindi le eventuali entrate economiche dell’affaire sicie dovrebbero essere certe nella loro dimensione”.
Nei giorni scorsi l’opposizione ha presentato un esposto alla Corte dei Conti contro la delibera di Consiglio Comunale con cui si approva la monetizzazione della palazzina comunale, perché il provvedimento arrecherebbe un danno erariale per il Comune, la cui quantificazione “ dipende dall’applicabilità o meno di alcune norme – continua Risimini – se per caso dovessimo aver ragione noi e quindi, i dubbi postumi dell’ing. D’Onghia fondati, al valore della palazzina come stimato dal quadro tecnico economico approvato dalla Giunta, è stato applicato in maniera impropria un ribasso del 28,88%”.
Secondo il capogruppo, nel calcolare il ribasso d’asta sarebbe stato utilizzato “ un criterio virtuale non indicato da nessuna norma”. In base all’opera da realizzare, il privato deve corrispondere al Comune delle somme chiamate “ oneri di urbanizzazione”. Servendosi di queste cifre, il Comune realizza appunto, le opere di urbanizzazione ( strade, fogna ecc.). “ Tuttavia – spiega Risimini – la legislazione in materia di opere di urbanizzazione, dà la possibilità al titolare del permesso di costruire, di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione e di scomputarle sul pagamento degli oneri. In questo caso invece, siamo nell’ipotesi diametralmente opposta: non è il caso tipico in cui il privato realizza le opere di urbanizzazione. In questo caso, un’opera pubblica prevista e che era a carico del privato non viene più realizzata. Il problema è: si può applicare la norma prevista nell’ipotesi di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, al caso inverso in cui il privato non realizza più l’opera pubblica prevista e monetizza”?
Allora perché questo ribasso?
La Corte Costituzionale, la Comunità Europea e l’Autorità di Vigilanza hanno stabilito che quando il privato realizza direttamente le opere di urbanizzazione è obbligato a seguire le procedure di evidenza pubblica. Ovvero, deve fare un gara d’appalto, non può realizzarle direttamente con la sua azienda.
La giurisprudenza ha stabilito inoltre, che il risparmio derivante dal ribasso d’asta, sia a carico dell’impresa appaltante: “ in questo caso però siamo nell’ipotesi diametralmente opposta: il privato si è obbligato a realizzare l’opera pubblica. Allora, cosa hanno fatto sbagliando? Hanno detto all’impresa di non realizzare l’opera pubblica e di monetizzarla dando un valore equivalente. L’impresa ha risposto dicendo che, nel caso di realizzazione dell’opera pubblica, in seguito all’appalto avrebbe ottenuto un ribasso. Ribasso che si vuole scontare dal valore della palazzina. Allora loro applicato il meccanismo previsto nel caso in cui il privato realizza l’opera, al caso inverso in cui non la realizza più. Allora, sosteniamo noi ma il dubbio è condiviso anche dal dirigente, questa è un’ipotesi non regolata dalla legge, diametralmente opposta, in cui questo meccanismo giuridico non si può applicare”.
Un ribasso d’asta assolutamente virtuale e discrezionale secondo Risimini, perché in una gara d’appalto “ non è mai possibile stabilire con certezza il ribasso”. Per stabilire il ribasso da applicare, è stata calcolata le media dei ribassi ottenuti in tutti gli appalti pubblici assegnati dal Comune di Monopoli negli ultimi tre anni “ e viene fuori il 28,88%. Non è un criterio scientifico, non è un criterio legale, perché si potevano considerare le gare degli ultimi sei mesi, piuttosto che degli ultimi tre anni. Si potevano considerare solo le gare relative alle opere di urbanizzazione, piuttosto che tutte le gare… cioè un criterio che non è assolutamente previsto dalla legge. E’ un criterio che hanno inventato e che, come dice l’ingegnere, non è illegale… beh non lo so, forse non è illegale ma non è legittimo. Perché se si rinuncia ad un’opera pubblica che il privato si è era obbligato a fare, a mio modo di vedere, si deve ricevere l’esatto controvalore dell’immobile, senza nessuno sconto”.
Il quadro tecnico economico approvato dalla Giunta Comunale nel 2009 fissava in “ 2. 555.000 più la quota parte di somme a disposizione dell’Amministrazione”.
Cosa significa quota parte di somme a disposizione dell’Amministrazione?
Nel quadro tecnico economico approvato dalla Giunta, c’erano tre voci: il costo delle opere di urbanizzazione primarie, che era circa 700 mila euro. Il costo della Palazzina che era di 2.555.000 euro e gli oneri accessori, che si chiamano tecnicamente somme a disposizione dell’Amministrazione e che sono: gli oneri della progettazione, dell’iva, gli imprevisti ecc. ed erano 680 mila euro. Questi 680 mila euro, una parte gravava sui 700 mila euro delle opere di urbanizzazione primarie, l’altra parte gravava sugli oneri accessori. Quindi ai 2. 555.000 euro bisogna aggiungere anche una quota parte di questa somma. Quindi di quel quadro tecnico economico di 4 milioni complessivi, almeno tre milioni erano imputabili alla palazzina. Secondo me è quello il controvalore della monetizzazione, senza tener conto del valore di mercato.
Cosa accadrà se la Corte dei Conti dovesse riscontrare il danno erariale?
Intanto spero sempre nel buon senso, spero che il dirigente non firmi la convenzione e che quindi, non dia seguito a quella delibera. Se poi loro dovessero dar seguito a quella delibera, sottoscrivere la convenzione e ricevere quelle somme, la Corte dei Conti farà un’indagine istruttoria al termine della quale deciderà: se c’è danno erariale promuoverà un’azione di responsabilità contabile nei confronti di chi è responsabile. Altrimenti, se non dovesse riscontrare alcun danno erariale, archivierà.
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Commenti
Tutto giusto ma sbagliati i tempi e tralasciato un particolare non di poco conto.
SE SONO LI PER CONCORSO NON LI PUO' FAR NIENTE SOLO UNA TIRATINA D'ORECCHIE E CON MOLTO GARBO
PURTROPPO MONOPOLI VIVE COSI'
AI POLITICI FINCHE' TUTTO "VA BENE"
IN QUESTA AMMINISTRAZIONE CISSA' PERCHE' SE NE STANNO CREANDO MOLTI
PENSO CHE BISOGNA TENERE GLI "OCCHI BENE APERTI"
Le cifre non erano state sparate a casaccio.
Non credo sia pagato per avere dubbi ex post. E se Risimini (come spesso accade) fosse rimasto in silenzio?