
L’Assessore Napoletano chiarisce il caso dell’ingiunzione per “un cent”
In merito all’ingiunzione ricevuta da un cittadino e apparsa negli ultimi giorni sugli organi di stampa, l’Assessore al Bilancio,Alessandro Napoletano, chiarisce quanto segue:
«L’atto di ingiunzione si riferisce ad un avviso di accertamento nel quale viene chiaramente riportata la motivazione dell’accertamento e, quindi, la relativa sanzione. Va precisato, infatti, che non si tratta, come riportato dalla stampa, di un insufficiente pagamento di un centesimo, bensì di un tardivo pagamento. Il contribuente in questione avrebbe dovuto effettuare il pagamento di quanto dovuto entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento, mentre lo ha effettuato nel giorno successivo, facendo scattare la sanzione per tardivo versamento che è pari al 30% del dovuto. Pertanto, se il contribuente avesse effettuato il pagamento nei termini, seppur inferiore a quanto dovuto di un centesimo, non sarebbe scattata alcuna sanzione. In alternativa avrebbe potuto effettuare il pagamento ricorrendo al ravvedimento operoso, autoliquidandosi un importo sanzionato esclusivamente del 2,50% ed evitando di ricevere la sanzione del 30%. Gli uffici finanziari non hanno fatto altro che applicare una normativa il cui mancato rispetto avrebbe fatto scattare una responsabilità a carico del dirigente per danno erariale. Capisco lo stupore del cittadino e l’eco che un’ingiunzione del genere può generare, ma quanto accaduto non rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione Comunale bensì nelle competenze del dirigente il quale è tenuto a rispettare le norme attualmente in vigore».
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Commenti
non sprecare tempo....tanto la colpa e' dell'amministrazione!!
Partigiano,
qual'e' la barzelletta sulla TARSU???
Nel caso di violazioni relative al pagamento del tributo, ci si può ravvedere pagando l'imposta dovuta, gli interessi moratori (calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera a decorrere dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato e fino al giorno in cui lo stesso è effettivamente eseguito) e la sanzione in misura ridotta.
L'articolo 13, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 472 del 1997 dispone la riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo previsto (30 per cento, quindi 3,75 per cento) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione ( termine che - in forza di quanto indicato nella circolare n. 192/E del 23 luglio 1998 - coincide con l'ultimo giorno disponibile in cui era possibile effettuare il versamento).
La successiva lettera b) dell'articolo 13, comma 1, stabilisce che le sanzioni vengono ridotte a un quinto del minimo (6 per cento) se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, o in assenza della dichiarazione, entro un anno.
Il beneficio del trattamento premiale dipende, oltre che dalla rimozione formale della violazione, anche dal contestuale versamento della sanzione ridotta, del tributo (se dovuto) e dei relativi interessi di mora.
Giova ricordare che, relativamente all'Irap, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 106/2005, non è consentito ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per le violazioni degli obblighi di versamento delle somme dovute a titolo di saldo 2004 o di acconto 2005.
Altro che Grecia. Ma sapete perchè Monti ha tassato le case, i beni di lusso e altro? Semplice, perchè da buon economista, e lo ha confermato personalmente ieri, per non far fallire l'Italia è opportuno acquistare quanti più bot o BpT e per far questo occorre distogliere operazioni di investimento quali il mattone, e soprattutto invogliare i cittadini a non spendere in Ferrari o altro. QUESTO E' PURO COMUNISMO!!!!!mandiamoli a casa tanto staremo sempre peggio.
non siete credibili...
siete peggio di pinocchio...
BUON NATALE finchè possiamo.
«L’atto ingiuntivo, deriva, infatti da un tardivo versamento di ben 82,36 Euro – spiega il dott. L’Abbate - Nello specifico, a fronte di un’imposta di Euro 82,36 da versare entro il 20/12/2004, il contribuente ha versato Euro 82,34 il 21/12/2004. Il fatto che residui un debito di 0,01 o 0,02 Euro è del tutto irrilevante ai fini del calcolo della sanzione irrogata. Infatti, il debito d’imposta poteva anche essere pari ad Euro 0,00, ma avrebbe comunque generato sempre una sanzione pari al 30% dell’imposta tardivamente versata (Euro 82,36) ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.Lgs. 471/1997 (norma che, si ricorda, vale per qualsivoglia tipologia di tributo). L’origine della sanzione, pari ad Euro 24,71, - precisa L’Abbate - deriva, quindi non dal centesimo di Euro non versato, bensì dal fatto che 82,36 Euro sono stati versati tardivamente. Si arriva, poi alla somma di Euro 42,00 in quanto il contribuente, ha ignorato un avviso di accertamento notificatogli il 12/11/2008 producendo, così, ulteriori interessi e spese».
GRADIREMMO CHE ...QUESTA AMMINISTRAZIONE CHE LEI RAPPRESENTA IN UN MODO COSI' SOLERTE E PRECISO , APPLICASSE ...LA NORMA ! !PER TUTTI ...MA PROPIO TUTTI .... A BUON INERDITOR POCHE PAROLE, E SICCOME VIENE NATALE ..LE FACCIO I MIEI MIGLIORI AUGURI DI FELICE NATALE A LEI E A TUTTA LA SUA FAMIGLIA E SE HA TEMPO ALLA GIUNTA COMUNALE SINDACO COMPRESO
A proposito ci dici dei consiglieri comunali che non avevavno pagato tasse o le avevavno pagate in ritardo?
Come è finita?