Domenica 27 Maggio 2012
   
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CINEMA VITTORIA: IL 2 FEBBRAIO L’UDIENZA

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Il decreto di sospensione è stato revocato solo due giorni fa


Accogliamo l’invito lanciato dal sign. Tullio Fermo (gestore del Cinema Vittoria) a mezzo stampa, cercando di ricostruire la verità sull’ordinanza  emessa il 10 gennaio 2012, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale in via cautelare ha disposto la sospensione di tutti i procedimenti autorizzativi per l'apertura del suddetto Cinema.

Il 10 gennaio 2012 abbiamo infatti dato notizia dell’ordinanza. 

Ed il 10 gennaio è stata effettivamente emessa l’ordinanza.

Solo DUE GIORNI FA, il 18 gennaio 2012, il TAR disponeva la revoca del provvedimento n. 1/2012, confermando la "fissazione della camera di consiglio del 2 febbraio 2012 per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare".

“Considerato che l’assunto di parte ricorrente in ordine al mancato avvio dell’esercizio cinematografico risulta smentito dalla documentazione allegata alla suindicata istanza di revoca;
Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti per procedere alla revoca del decreto cautelare n. 1/2012 ai sensi dell’art. 56, 4 comma c.p.a.”.

Cosa significa?

Il TAR aveva disposto la sospensione dei processi autorizzativi “inaudita altera parte” sulla base del presupposto che la struttura fosse chiusa ed in procinto di aprire.

Avendo dimostrato i gestori del Vittoria che in realtà la struttura era già in piena attività, e non in procinto di aprire - venuto meno il presupposto dell’ordinanza - la stessa è stata revocata. E comunque rimesso tutto all’udienza del 2 febbraio.

Questa è la notizia, la cronaca degli eventi, ricostruita con DOCUMENTI e non con dichiarazioni di una sola parte.

Le valutazioni personali le lasciamo agli interessati.

Qui di seguito il documento integrale:

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

 

(Sezione Seconda)


Il Presidente

 

ha pronunciato il presente

 

DECRETO

 

sul ricorso numero di registro generale 2123 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Cinepartner a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi D' Ambrosio e Bruna Flace, con domicilio eletto presso Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

 

contro

 

Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante N. 51; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso Antonella Loffredo in Bari, Settore Legale regionale, Lungomare Nazario Sauro, 33; 
Nucleo Tecnicoregionale di Valutazione c/o Regione Puglia; 

 

nei confronti di

 

Giuseppe Armenise, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, c.so Vitt.Emanuele, 172; 
Cosimo Caforio e Antonio Caforio, rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Curigliano e Palma Guarnieri, con domicilio eletto presso Domenico Curigliano in Bari, via Dalmazia, 161; 

 

per l'annullamento

 

previa sospensione dell'efficacia,

 

del provvedimento prot. n. 53418 del 2.12.2010 adottato dal Dirigente Area VII – Sviluppo Locale, nonché Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Monopoli, recante “conclusione procedimento di riesame dell’istanza di realizzazione di insediamento di tipo multisale in Monopoli, alla via Fogazzaro –Archiviazione pratica- Società “CINEPARTNER S.R.L.”, nonché di ogni atto al predetto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto e, in particolare:

 

- della nota S.U.A.P. del Comune di Monopoli prot. 45009 del 19.10.2010;

 

ove occorra, del predetto parere del Nucleo di valutazione regionale, trasmesso con nota Regione Puglia prot. A00-059/0004712 del 23.11.2010 e, ove occorra, del Programma triennale 2009/2011 approvato con deliberazione di G.R. n. 862 del 26.05.2009 e integrato con deliberazione di G.R. n. 2420 del 3.11.2010;

 

nonché, per l’accertamento

 

- dell’obbligo del Comune di Monopoli di concludere il procedimento con l’accoglimento dell’istanza in data 03.08.2010 e, comunque, per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della predetta istanza;

 

e con Motivi Aggiunti:

 

- del provvedimento prot. n. 20437 del 04.05.2011 adottato dal Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Monopoli in esecuzione dell’ordine di riesame impartito dal TAR Puglia, Bari, Sez. II con ordinanza n. 237/2011;

 

- del provvedimento prot. n. 21603 dell’11.05.2011 adottato dal Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Monopoli, recante diniego dell’istanza di proroga e voltura ai sensi dell’art. 7, co. 2, l.r. n. 8/2008 e della presupposta nota prot. n. 11216 dell’11. 03.2011, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

 

- di tutti gli atti, nessuno escluso, ancorchè non conosciuti, relativi al procedimento avviato ad istanza del sig. Giuseppe Armenise (prot. n. 45532 del 22.10.2010), e in particolare: della nota SUAP prot. n. 49070 del 10.11.2010, della nota Nucleo Tecnico regionale di valutazione prot. A00 059/0005110 del 7.12.2010, della nota SUAP prot. n. 4086 del 26.01.2011 e dei verbali della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (d’ora innanzi, C.C.V.L.P.S.) n. 41/2010 del 17.12.2010 e n. 04/2011 del 29.03.2011;

 

nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli, della Regione Puglia, di Armenise Giuseppe, di Caforio Antonio e di Caforio Cosimo;

 

Visto il decreto cautelare n. 1/2012 adottato su istanza della ricorrente Cinepartner a r.l.;

 

Viste le istanze, depositate in data 18/01/2012 di Armenise Giuseppe e di Caforio Antonio e Cosimo, con cui si chiede la revoca del decreto cautelare n. 1/2012 del 10/01/2012;

 

Considerato che l’assunto di parte ricorrente in ordine al mancato avvio dell’esercizio cinematografico risulta smentito dalla documentazione allegata alla suindicata istanza di revoca;

 

Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti per procedere alla revoca del decreto cautelare n. 1/2012 ai sensi dell’art. 56, 4 comma c.p.a..


P.Q.M.

 

Accoglie la suindicata istanza e per l’effetto dispone la revoca del decreto cautelare n. 1/2012.

 

Conferma la fissazione della camera di consiglio del 2 febbraio 2012 per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.

 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Bari il giorno 18 gennaio 2012.






  Il Presidente
  Sabato Guadagno






DEPOSITATO IN SEGRETERIA

 

Il 18/01/2012

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Commenti 

 
#8 Samvise Gamgee 2012-02-03 16:35
Novità??? Ieri doveva esserci la famosa udienza...
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#7 tecnico informato 2012-01-21 17:10
Vedo che le informazioni sono scarse. E' giusto che si sappia che il regolamento regionale disciplinante l'apertura di sale cinematografiche prevede la riapertura senza necessità di autorizzazione regionale del nucleo preposto, solo quando non ci sono lavori. Diversamente, in presenza di opere, come il caso in specie, la riapertura è assoggettata al pari di nuove aperture al rilascio di autorizzazione nel rispetto del quoziente fissato dallo stesso regolamento regionale. In Monopoli se si applica il quoziente non è possibile aprire nessuna sala cinematografica. Onde per cui la riapertura dell'ex Visconti è illegittima. Ulteriormente il Comando dei igili del Fuoco si è espresso sul rinnovo di un Certificato Prevenzioni Incendi intestato ad altri e, cosa grave, ormai scaduto., La legge prevede che possa essere chiesto il rinnovo solo entro la data di scadenza. Diversamente la pratica va avviata come nuova. Per questo i Vigili del Fuoco hanno commesso un abus grave di cui dovranno risponderne. Il parere della Commissione di Vigilanza sicuramente non è sufficiente a determinare l'autorizzazione perchè basato su falsi preupposti. Ovvero su un parere del Nucleo che non ha tenuto conto della necessità e della successiva esecuzione dei lavori di adeguamento. Tanto per corretta conoscenza dei fatti ne per non distorcere la realtà. Ne vedremo delle belle, magistratura penale compresa.
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#6 Padre Roothan 2012-01-20 22:49
E se il cinema avesse chiuso, chi avrebbe dovuto pagare per i mancati introiti? Secondo me: il giudice.
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#5 Padre Roothan 2012-01-20 21:26
Beh, io ci sono andato al Vittoria.
Anche se ho pagato 4,50 € il risultato è stato deludente. A parte il colore delle pareti non è cambiato nulla...
Anzi mi sembra che la qualità sia peggiorata, l'immagine sfarfallava (si nota soprattutto quando il fotogramma è totalmente bianco), probabilmente un problema della lampada del proiettore (ancora in 35mm, non hanno messo il digitale).
Il subwoofer è praticamente assente, e c'è un riverbero pauroso soprattutto dai frontali.
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#4 jack 2012-01-20 17:06
ridere o piangere l'agibilità l'aveva è come è anche documentabile ed ecco perchè poi la revoca dell'atto da parte del giudice, naturalmente in Italia le cose si fanno sempre per sentito dire e mai verificando i fatti!!

per partigiano non solo quelli poteva dare in beneficenza ma anche quelli che dovrà sborsare a processo concluso salvo che il giudice non disponga che ognuno si paghi le proprie spese!
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#3 BAH 2012-01-20 13:47
Ma ki sono i gestori??
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#2 Partigiano 2012-01-20 12:08
..ne consegue che i soldi del ricorso li poteva dar in beneficienza :-)
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#1 ridere o piangere 2012-01-20 12:06
Scusate ma sulla Gazzetta di Bari di oggi l'articolo dice che:
- il 10 gennaio il TAR ha ordinato con decreto 1/2012 la chiusura di un Cinema che in realtà era aperto ma che non poteva essere aperto perchè non aveva l'agibilità
- il 18 gennaio il TAR ha revocato il decreto 1/2012 quindi il Cinema potrebbe aprire ma in realtà non ha mai chiuso nemmeno nel periodo 10-18 gennaio, quando c'era l'ordine del Giudice
AHAHAHA... L'ITALIA PAESE MERAVIGLIOSO!!!
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